| Finalità Le finalità dell'Istituto sono definite dagli articoli 1 e 2 dello Statuto. Per il conseguimento delle sue finalità l'Istituto: Organizza convegni, seminari o giornate di studio su tematiche di rilevante attualità politico-istituzionale o sociale. |
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Art. 1 1. E’ costituito, sotto forma di associazione, l’Istituto per la documentazione e gli studi legislativi (ISLE). 2. L’Istituto ha lo scopo di collaborare alla impostazione tecnica e alla documentazione delle attività legislative del Parlamento e degli altri organi costituzionali dello Stato, e di diffondere, in Italia e all’estero, gli studi sulla legislazione e le istituzioni parlamentari anche in rapporto con le istituzioni comunitarie. 3. L’Istituto non ha carattere politico né finalità di lucro. indice Art. 2 1. L’Istituto, per il raggiungimento delle sue finalità, si propone di: a) promuovere e pubblicare studi, indagini, inchieste su problemi economici, giuridici e sociali interessanti l’attività legislativa e la cooperazione parlamentare internazionale; b) organizzare convegni, conferenze e dibattiti per la formazione di orientamenti e per l’informazione della pubblica opinione; c) collaborare con organismi internazionali, stranieri ed italiani, aventi fini analoghi; d) provvedere, con pubblicazioni periodiche, alla divulgazione dell’attività istituzionale; e) promuovere studi di legislazione comparata; f) concorrere, con la Scuola di scienza e tecnica della legislazione, alla formazione ed all’aggiornamento professionale di pubblici amministratori e funzionari sulle tecniche legislative; g) svolgere ogni altra attività connessa con i fini istituzionali quali seminari, convegni, rapporti con istituti aventi analoghe finalità, istituzione di borse di studio e scambi di docenti. indice Art. 3 1. L’Istituto ha sede in Roma e può costituire sezioni in altre città italiane. indice Art. 4 1. Sono ammessi come soci ordinari coloro che possono arrecare un contributo effettivo al perseguimento dei fini dell’Istituto. 2. Enti, associazioni e società possono far parte dell’Istituto come soci collettivi. 3. Possono essere nominati anche soci onorari. 4. Possono essere ammessi quali soci stranieri cittadini di altri Stati, noti per aver illustrato il proprio Paese con attività attinenti agli scopi dell’Istituto. 5. L’ammissione dei soci ordinari, dei soci collettivi e dei soci stranieri, nonché la nomina di soci onorari sono deliberate dal Consiglio direttivo salvo ratifica dell’Assemblea. 6. L’Assemblea determina il numero massimo dei soci per ogni categoria. 7. Il socio può recedere dall’Istituto con effetto dalla fine dell’anno successivo a quello in corso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata. 8. La cessazione della qualità di socio, che non dà diritto ad alcun rimborso, è deliberata dal Consiglio direttivo, salvo ratifica dell’Assemblea: - per mancato pagamento della quota sociale per oltre due anni; - per indegnità; - per comportamenti incompatibili con i fini istituzionali. indice Art. 5 1. Gli organi dell’Istituto sono: a) l’Assemblea; b) il Consiglio direttivo; c) la Giunta esecutiva; d) il Presidente; e) il Segretario generale; f) i Revisori dei conti. 2. Il Consiglio può nominare Presidenti onorari. E’ inoltre Presidente onorario chi è stato Presidente effettivo dell’Istituto. indice Art. 6 1. L’Assemblea è formata dai soci ordinari, dai soci collettivi e dai soci onorari. Essa si riunisce in sessione ordinaria una volta l’anno e in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. 2. I soci sono convocati, almeno 10 giorni prima della data della riunione dell’Assemblea, con lettera raccomandata, o via fax per i soci che lo richiedono, nella quale è indicato l’ordine del giorno dei lavori. 3. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota sociale. 4. All’Assemblea spettano l’approvazione del programma generale dell’attività dell’Istituto, l’approvazione del conto consuntivo, l’elezione dei membri del Consiglio direttivo, l’elezione dei revisori dei conti e le altre attribuzioni stabilite dallo statuto. 5. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. E’ ammesso il voto per delega; nessun socio può avere più di cinque deleghe. 6. Per l’elezione del Consiglio direttivo, di cui all’art. 7, i soci ordinari e i soci collettivi votano a categorie distinte, e le norme di cui al precedente comma valgono per ciascuna categoria. 7. I soci onorari votano insieme con gli ordinari. indice Art.7 1. Il Consiglio direttivo è composto di quaranta membri - venti eletti dai soci collettivi e venti dai soci ordinari - tra i quali sono eletti dallo stesso Consiglio direttivo, a maggioranza semplice, un Presidente, quattro Vicepresidenti e un Tesoriere. 2. Due Vicepresidenti sono eletti tra i rappresentanti dei soci collettivi in seno al Consiglio direttivo e due tra i rappresentanti dei soci ordinari. 3. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. 4. Il Consiglio direttivo sovrintende all’attività dell’Istituto e provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei fini istituzionali. Esso riferisce all’Assemblea sull’attività dell’Istituto, ne attua le deliberazioni e nomina, salvo ratifica dell’Assemblea, il Segretario generale. 5. Il Segretario generale dell’Istituto partecipa alle sedute del Consiglio direttivo senza diritto a voto, a meno che non sia componente del Consiglio stesso. 6. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni sono valide se è presente almeno un quarto dei componenti. 7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. 8. I componenti del Consiglio direttivo che cessino dalla carica in corso di mandato sono sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione. indice Art. 8 1. In seno al Consiglio direttivo è costituita una Giunta esecutiva composta dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Tesoriere, da due consiglieri (uno per i soci ordinari e uno per i soci collettivi) eletti dal Consiglio direttivo, nonché dal Segretario generale senza diritto a voto, quando non sia componente del consiglio direttivo stesso. 2. La Giunta esecutiva esercita le funzioni ad essa delegate dal Consiglio direttivo e, in caso di urgenza, lo sostituisce. Le deliberazioni della Giunta esecutiva, adottate in caso di urgenza, sono sottoposte a ratifica del Consiglio direttivo nella prima riunione successiva. 3. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Giunta esecutiva i Presidenti delle commissioni di cui all’art. 1. indice Art. 9 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituto e provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva. 2. Il Presidente nomina, su proposta del Segretario generale, il personale che collabora all’attività dell’Istituto, incluso, ove occorra, un Vicesegretario generale e/o un direttore dell’Istituto. indice Art. 10 1. Il Segretario generale collabora all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, cura l’andamento dei lavori dell’Istituto e ne coordina l’attività. indice Art. 11 1. Il Consiglio direttivo può istituire tra i soci ordinari e i soci collettivi commissioni di studio, anche permanenti, e nomina tra i prescelti un Presidente. indice Art.12 1. I Revisori dei conti sono eletti dall’Assemblea e durano in carica quattro anni. indice Art. 13 1. Entro il mese di marzo di ogni anno il Tesoriere presenta al Consiglio direttivo il conto consuntivo dell’anno precedente, accompagnato da una relazione dei Revisori dei conti. 2. Il consiglio approva il conto consuntivo e lo sottopone all’Assemblea. indice Art. 14 1. Le entrate dell’Istituto sono costituite: a) dalle quote dei soci, b) dai redditi patrimoniali; c) dai contributi, lasciti e donazioni, ed altri proventi. 2. La quota annuale di associazione è stabilita dal Consiglio direttivo. I soci onorari e i soci stranieri sono esenti dal pagamento delle quote. indice Art. 15 1. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’Istituto è devoluto ad altra associazione con finalità analoga o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. indice Art. 16 1. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. indice Art. 17 1. Il Consiglio direttivo è competente ad approvare l’eventuale regolamento per l’esecuzione del presente statuto. indice Art. 18 1. Le modificazioni dello statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea. indice |
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